Regolamento

PREMESSA

Il presente Regolamento di fruizione dei servizi (di seguito “Regolamento”) è stato redatto dalla Marina di Torre Annunziata S.r.l., con sede legale in Via Terragneta n. 72 – Torre Annunziata (NA) -, in qualità di soggetto proprietario, concessionario e gestore delle aree demaniali marittime oggetto della Concessione demaniale n. 10 del registro rilasciata in data 27/12/2018 dal competente IV Dipartimento Servizio Demanio Marittimo del Comune di Torre Annunziata (NA), e costituite dal complesso delle opere, a terra e a mare, rappresentate dalla planimetria allegata al presente Regolamento (allegato 1). 

L’attuale destinazione d’uso della darsena e delle infrastrutture che la compongono è di natura tecnica, a servizio dell’attività prevalente, ed oggi esclusiva, di varo e alaggio, effettuata con l’utilizzo degli appositi beni strumentali della società.

La scrivente Società concessionaria si occupa infatti della gestione dei servizi di varo e alaggio a favore di unità da diporto ed anche di unità mercantili, da traffico e da pesca, oltre che di riparazioni e manutenzioni di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori).

È attualmente in corso un programma di recupero e sviluppo delle infrastrutture costituenti la darsena, con l’intento di ampliare e migliorare i servizi in favore degli utenti. In attesa, l’attività e i servizi resi saranno limitati a quelli a sostegno dell’attività prevalente.

Il presente Regolamento richiama espressamente il contenuto di quello esterno predisposto per le strutture della darsena e già in esecuzione (che si allega)

 

INDIVIDUAZIONE DELLA DARSENA

Al fine di meglio individuare le aree che sono interessate dalla darsena è d’obbligo fare una descrizione tecnico-illustrativa dei luoghi e delle opere. L’area di Marina di Torre Annunziata Srl è ubicata a Nord del centro storico del paese, di seguito si riportano le coordinate GPS riferite ai punti di accesso alle zone dell’approdo:

      • Latitudine: 40° 44’ 63” N
      • Longitudine: 14° 27’ 68” E

Fari e fanali (in corso di manutenzione):

      • 2561.3 (E 1683.5) – fanale a luce fissa rossa sull’estremità del molo NW;
      • 2561.4 (E 1683) – fanale a luce fissa verde., sull’estremità del molo NE.

 

Orario di accesso: limitato dalle 08,00 alle 17,00

Accesso: comunicazione preventiva alla società prima di ogni accesso (vedi dettagli art. 9).

Fondali
: fino a 2,5 mt. max.

Soggetto responsabile:
Marina di Torre Annunziata Srl, v. Terragneta, 72 – 80058 Torre Annunziata (NA) – tel.: +39 081 19042074 – email: [email protected] sito internet www.marinaditorreannunziata.it

Posti barca – sosta tecnica: 30

Venti: settentrionali nelle ore antimeridiane.

Traversia: ponente dalle 11 al tramonto.

Ridosso: I e II quadrante.

Rade sicure più vicine: Castellammare di Stabia

L’Approdo insiste in parte su area di proprietà della Srl Marina di Torre Annunziata e, per la parte relativa al canale di accesso, su area del Demanio marittimo nel Comune di Torre Annunziata (NA) a seguito del rilascio da parte del Comune di Torre Annunziata – Ufficio Demanio – della Concessione demaniale n. 10/2018 (vedi all. 2).

 

NORME GENERALI

 
Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento

Il Regolamento di fruizione dei servizi, inclusi gli allegati, redatto in attuazione di quanto previsto dalla vigente concessione demaniale marittima, disciplina e coordina lo svolgimento delle attività portuali e la fruizione dei servizi relativi all’utilizzo delle strutture, a mare e a terra, all’interno della darsena.

La Società concessionaria e tutti gli utenti, a qualunque titolo vi accedano e/o usufruiscano dei servizi erogati dal soggetto gestore, sono obbligati all’osservanza del presente Regolamento nonché al rispetto di tutte le pertinenti disposizioni previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza 4 della navigazione, tutela dell’ambiente marino e della salute pubblica, per quanto applicabili al singolo caso.

Gli utenti ed i frequentatori della darsena sono tenuti all’osservanza delle norme di comportamento di cui al presente Regolamento, che implicitamente accettano con il solo accesso alla struttura. A tal fine, la Direzione deve esporre in apposita bacheca ubicata presso gli accessi alla Marina tutte le comunicazioni, informazioni, circolari, prescrizioni che attengono alle norme di comportamento imposte agli utenti/avventori. Il presente Regolamento sarà altresì pubblicato sul sito internet www.marinaditorreannunziata.it

L’utente è comunque sempre tenuto all’osservanza delle norme afferenti il regime amministrativo delle unità da diporto, delle materie doganali, di polizia e di sicurezza, nonché le prescrizioni di cui al presente Regolamento e le disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione nell’ambito delle proprie specifiche competenze e sarà ritenuto responsabile, sia civilmente che penalmente, delle infrazioni eventualmente commesse.

Art. 2 – Definizioni
 
Per “Società” si intende la società Concessionaria e Gestore della darsena di Torre Annunziata denominata Marina di Torre Annunziata.
 
Per “Marina” ovvero “area in concessione” si intende l’area di cui alla vigente concessione demaniale marittima, così come rappresentata nella planimetria generale (allegato 1).
 
Per “Utente” si intende la persona fisica o giuridica che usufruisca del servizio all’interno della Marina, o che comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all’interno dell’area in concessione.
 
Per “Personale” si intendono tutti i soggetti, dipendenti, collaboratori, consulenti o fornitori della Società, addetti alle diverse attività di gestione della Marina e resi opportunamente riconoscibili ed identificabili a mezzo di divise, , e/o altri inequivocabili segni di riconoscimento ed identificazione.
 
Per “Direzione” si intendono gli organismi della Società, preposti congiuntamente e/o disgiuntamente alla programmazione, al coordinamento ed al controllo delle attività di gestione della darsena tecnica.
 
Per “Ufficio” si intende l’edificio ubicato all’interno del polo nautico lato nord/est, composto dagli uffici amministrativi e di accoglienza.
 
Per “Autorità Marittima” si intende, se non diversamente specificato, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata.
 
Per “specchio acqueo” si intende la superficie di bacino protetto della darsena tecnica, comprendente posti barca, canali e spazi di manovra, cerchi di evoluzione, zone particolari riservate all’ormeggio di mezzi di soccorso e di sorveglianza.
 
Per “imboccatura del porto” o “passo marittimo” si intende la sezione di ingresso allo specchio acqueo protetto della Darsena. 5 Per “canale di accesso” si intende il canale, esterno al bacino portuale protetto, che conduce dal mare aperto all’imboccatura della darsena e all’avamporto.
 
Per “pontile” si intende la struttura interna alla Marina, galleggiante e/o fissa, destinata all’accosto ed all’ormeggio delle unità.
 
Per “banchina” si intende la struttura interna alla Marina, fissa e delimitante il perimetro interno del bacino portuale, destinata all’accosto ed all’ormeggio delle unità, al transito di persone e mezzi, e quale appoggio per la radice dei pontili.
 
Per “unità” si intende ogni natante, imbarcazione e nave di qualsiasi tipo e classificazione.
 
Per “canale di manovra” si intende ogni canale interno alla Marina destinato alla manovra, al movimento in genere delle unità e alla manovra per l’ormeggio delle unità ai rispettivi posti barca.
 
Per “posto barca” si intende la porzione dello specchio acqueo, usualmente a forma rettangolare, adiacente ad una banchina o ad un pontile e destinata all’ormeggio di un’unità.
 
Per “piano di ormeggio” si intende la disposizione dei posti barca riportata nella pianta esposta in bacheca nell’ufficio della Direzione, con l’indicazione e identificazione dei singoli posti barca
 
Per “cantiere” si intende l’area appositamente attrezzata per prestazioni e servizi in genere attinenti la manutenzione, la riparazione, la movimentazione a terra e in acqua di unità.
 
Per “lunghezza” si intende la lunghezza massima di un’unità da diporto, comprese tutte le appendici longitudinali temporanee o permanenti, quali ad esempio pulpiti, bompressi, gruette, il tender se issato a poppa, la spiaggetta o la delfiniera.
 
Art. 3 – Pubblicità e Modifiche al Regolamento
 
La Società provvede a dare pubblicità al Regolamento di Fruizione dei Servizi, lasciandone sufficienti copie a disposizione degli interessati all’ingresso della Darsena e nei locali accessibili al pubblico, e/o mediante ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna dalla Direzione, anche al fine di meglio precisare le relative norme di comportamento.
 
La Società ha, comunque, facoltà di proporre aggiornamenti e/o integrazioni al presente Regolamento al fine esclusivo di renderlo più sicuro, efficiente e funzionale per gli Utenti.
 
Art. 4 – Gestione delle attività portuali e Direzione
 
La Società provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione della Marina, direttamente o per il tramite di terzi, nel pieno rispetto della Concessione e della normativa applicabile.
 
La Direzione è preposta alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di servizi ed attività attinenti alla gestione.
 
La Direzione è coadiuvata dal Personale, ed entrambi svolgono la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dall’Amministrazione della Società. A tal fine la Direzione pianifica e coordina l’impiego del Personale – quest’ultimo riconoscibile per identità, funzioni e abbigliamento -. Ferme restando le competenze delle Pubbliche Amministrazioni, l’osservanza della normativa vigente viene assicurata e controllata, nell’ambito della darsena, anche dalla Direzione e dal Personale che ne segnala eventuali violazioni alla competente Autorità. Al fine di assicurare l’osservanza del presente Regolamento la Direzione e il Personale possono dare opportune disposizioni agli Utenti che devono osservarle in modo scrupoloso.
 
Laddove non diversamente specificato dal Regolamento di Fruizione dei Servizi, e fatte salve le prescrizioni di legge, la Società mantiene la responsabilità ultima del rispetto di quanto previsto dalla Concessione e dalla normativa vigente.
 
Art. 5 – Contenuti dell’attività di gestione
 
La Società, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, oltre ai servizi prevalenti di varo e alaggio imbarcazioni, si impegna ad assicurare una serie di servizi funzionali al corretto e regolare utilizzo delle opere in concessione, tra le quali, a titolo puramente non esaustivo, vi sono:
 
1. controllo del rispetto da parte degli Utenti del presente Regolamento, delle norme del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Navigazione Marittima e della concessione demaniale marittima;
 
2. assistenza all’ormeggio ed al disormeggio delle unità da diporto;
 
3. tenuta dei registri e svolgimento di ogni altra attività amministrativa richiesta dalle competenti autorità in relazione alle unità da diporto presenti e/o in transito nella Marina;
 
4. pubblicazione bollettino meteo;
 
5. interventi di emergenza – adottando, d’intesa con l’Autorità Marittima, ogni azione idonea a fronteggiare le situazioni di pericolo -;
 
6. allo stato i servizi di erogazione di energia elettrica e di fornitura idrica in banchina e/o su pontile sono oggetto di lavori di manutenzione, quindi momentaneamente sospesi. Una volta eseguiti appositi lavori di ammodernamento degli impianti, sarà consentito utilizzare tali servizi, pagando un corrispettivo calcolato in proporzione al consumo effettuato;
 
7. altri servizi tecnico – portuali che la Società ritenesse necessari al buon funzionamento della Marina;
 
8. pulizia dello specchio acqueo interno e delle aree a terra della Marina;
 
9. manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture, degli impianti, degli arredi e degli spazi verdi;
 
10. illuminazione della Marina e mantenimento della prescritta segnalazione marittima (attualmente in manutenzione);
 
11. manutenzione impianti antincendio;
 
12. manutenzione dei canali di navigazione e degli specchi acquei d’attracco delle banchine, moli e pontili, compatibilmente con il rilascio delle relative autorizzazioni e nel rispetto delle normative vigenti.
 
Art. 6 – Modalità di erogazione e utilizzo attività prevalente di varo e alaggio
 
L’attività di varo e alaggio è così regolata:
 
    • gli utenti, con anticipo di almeno 24 ore, dovranno richiedere ogni attività di cui necessitano direttamente all’ufficio amministrativo ubicato all’interno del polo nautico; all’atto della richiesta, gli utenti dovranno fornire le seguenti indicazioni:
 
        1. nominativo del comandante e/o armatore dell’unità;
        2. nominativo del proprietario dell’unità;
        3. eventuale sigla di immatricolazione;
        4. nome dell’unità;
        5. dimensioni dell’unità;
 
    • l’ufficio amministrativo provvederà ad emettere apposito ordine di servizio e relativo documento fiscale, contenenti l’orario e l’ordine cronologico sulla base del quale saranno temporalmente erogati i servizi richiesti;
    • le imbarcazioni per accedere all’area riservata alla vasca di alaggio dovranno attenersi a quanto specificato nei successivi articoli del presente regolamento.
    • Una volta effettuata l’attività richiesta, gli utenti dovranno prendere il largo (in caso di varo) nel più breve tempo possibile, ovvero (in caso di alaggio) essere immediatamente trasferiti, con mezzi propri, all’esterno dell’area di pertinenza a terra del travel lift.
    • In funzione delle limitazioni imposte dalla concessione demaniale per l’utilizzo della darsena per motivi di natura tecnica strettamente connessi all’attività prevalente di varo e alaggio, è vietata la sosta.
    • Qualora dovessero sopravvenire motivi di natura tecnica che giustifichino la permanenza e lo stazionamento (avaria, condizioni meteomarine sfavorevoli ecc.), ogni utente avrà diritto ad ormeggiare per un periodo limitato di 12 ore, salvo approvazione della Direzione, e consegna della copia della licenza di navigazione e della polizza di assicurazione in corso di validità.
    • Se i predetti motivi tecnici dovessero permanere oltre le 12 ore, gli utenti potranno prolungare il periodo di stazionamento in darsena previa apposita autorizzazione da ricevere dalla direzione della darsena; in tale ipotesi l’utente dovrà comunicare il motivo specifico dell’impedimento sopravvenuto e persistente, ed il tempo necessario per la risoluzione della problematica tecnica insorta. Una volta rimosso il danno e/o l’impedimento, l’imbarcazione dovrà immediatamente prendere il largo e lasciare libero lo spazio acqueo in concessione. Per ogni giorno di sosta in darsena eccedente le predette 12 ore gli utenti dovranno provvedere al pagamento del corrispondente costo di stazionamento/ormeggio, secondo le tariffe previste dalla Direzione ed indicate negli appositi listini disponibili presso gli uffici amministrativi.
    • nel periodo di prolungamento della sosta in darsena, la Direzione si riserva ogni facoltà nell’individuazione del punto di stazionamento/ormeggio.
 
Art. 7 – Obblighi dell’Utente
 
L’Utente è direttamente responsabile della stretta osservanza delle leggi, del Regolamento di Fruizione dei Servizi e dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle eventuali disposizioni ed istruzioni particolari impartite dalla Direzione.
 
Il Personale che rilevi e/o contesti infrazioni da parte dell’Utente deve darne immediata comunicazione alla Direzione che, se del caso, informerà le competenti Autorità preposte. La Società si riserva di adottare in ogni caso provvedimenti particolari a carico degli Utenti, ovvero atti di allontanamento sia dell’imbarcazione che dei responsabili. Fatte salve le sanzioni stabilite in via generale e di competenza dell’Autorità Marittima, la Società provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento e alle relative sanzioni stabilite, per quanto di sua competenza, in attuazione delle disposizioni del competente Ufficio Marittimo.
 
L’Utente è altresì tenuto a predisporre idonee misure per proteggere se stesso ed i propri beni da furti, incendi, danneggiamenti e simili.
 
Tutte le unità che utilizzano la darsena dovranno essere assicurate con polizza “obbligatoria per responsabilità civile derivante dalla nautica da diporto”, per i massimali minimi di legge, in base alla tipologia di unità. Copia della polizza, e dei successivi rinnovi, dovrà essere consegnata alla Società, o esibita a richiesta del Personale, che potrà richiederne l’integrazione di valore, ove ritenuta inadeguata. Ove l’Utente intenda dotare la propria unità anche di copertura assicurativa cosiddetta “per danni all’unità da diporto”, la polizza dovrà contenere espressa clausola di rinuncia della Compagnia assicuratrice alla rivalsa, nel caso di danneggiamento dell’unità o dei beni che si trovano sopra od all’interno di essa nei confronti della Società e/o di eventuali terzi affidatari, subaffidatari o subentranti, a qualsiasi titolo nella gestione della darsena.
 
In caso di assenza di copertura assicurativa, o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione potrà negare l’accesso nell’ambito della Marina.
 
Art. 8 – Limiti di Responsabilità
 
La Società deve sempre considerarsi manlevata da responsabilità per i danni a persone e cose che si trovino nell’ambito della Marina causati dagli Utenti e/o da terzi, eventualmente anche ignoti, o da cose ed animali.
 
La Società fornisce un servizio di vigilanza generalizzato sulle strutture e sugli impianti ma non assume alcuna obbligazione nei confronti dei proprietari delle imbarcazioni o delle autovetture e non risponde di eventuali furti e danneggiamenti, anche parziali, che dovessero verificarsi nell’ambito della Marina, ivi inclusi quelli a bordo delle unità, dei veicoli, o all’interno delle unità immobiliari della Marina, atteso che sia le imbarcazioni che le auto e gli oggetti contenuti nel loro interno non sono affidati in custodia.
 
La Società non risponde inoltre di danni a persone e cose che si trovino nell’ambito della Marina, in caso di condizioni meteomarine avverse catastrofi naturali, sommosse, atti vandalici, eventi bellici, scioperi, incendi, indisponibilità dei luoghi e cause di forza maggiore o caso fortuito.
 
Parimenti, la Società non assume alcuna obbligazione per danni alle persone derivanti da fatti illeciti altrui e, comunque, da accadimenti imprevedibili o inevitabili.
 
Analogamente la Società non è Responsabile per eventuali incendi che si dovessero verificare a bordo delle imbarcazioni, anche per propagazione da altra imbarcazione. Ogni Utente dovrà eventualmente provvedere alla copertura assicurativa che riterrà opportuna per la tutela della propria persona e dei propri beni. La Società presta la propria disponibilità a collaborare, nel rispetto delle vigenti leggi e nei limiti dei mezzi a propria disposizione, all’individuazione di eventuali responsabili.
 

NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE – STAZIONAMENTO

 
Art. 9 – Entrata ed uscita dalla Marina – Navigazione in ambito portuale
 
L’ingresso alla darsena e il transito nel canale di accesso sono consentiti esclusivamente alle sole imbarcazioni che utilizzano i servizi di varo e alaggio.
 
Le imbarcazioni che intendono fruire dei suddetti servizi della società, per accedere alla darsena, devono chiedere preventiva autorizzazione all’ufficio competente – TEL: +39 081 19042074 – email: [email protected] dalle ore 08,30 alle 17,00 nei giorni da lunedì a venerdì, almeno 24 ore prima del giorno in cui deve essere perfezionata l’attività richiesta. L’entrata nello specchio acqueo del Marina è consentita, previo consenso da ricevere collegandosi all’apposito canale VHF 77, alle sole unità in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione conformemente al tipo e modello dell’unità stessa. Eventuali unità in difficoltà o in avaria che avessero necessità di accedere al Marina dovranno chiedere l’ausilio alla Direzione che, di concerto con l’Autorità Marittima, provvederà ad attuare la soluzione più idonea per fronteggiare l’emergenza. Durante le manovre di entrata ed uscita dal Marina e durante tutti gli spostamenti interni, le unità devono:
 
      1. seguire la mezzeria del canale di accesso;
      2. tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre unità;
      3. rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale;
      4. dare la precedenza alle unità in uscita.
      5. non superare la velocità massima di sicurezza pari a 4 nodi.
 
La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la sola propulsione meccanica o a remi. Le unità da diporto aventi propulsione esclusivamente a vela devono:
 
a) in uscita, essere trainate fuori dallo specchio acqueo portuale da unità a motore;
 
b) in entrata, richiedere – se in dotazione – via VHF CH 77, ovvero via telefono, alla Direzione l’assistenza dell’unità di cui alla precedente lettera a), mantenendosi a distanza di sicurezza dall’imboccatura portuale in attesa del mezzo trainante: in ogni caso l’area di attesa non deve influire sulla sicurezza delle manovre di altre unità in entrata o in uscita. In caso di impossibilità a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente lettera b), l’unità a vela deve navigare in modo da ridurre al minimo i bordi evitando sempre e comunque di intralciare la navigazione di altre unità, sotto la supervisione della Direzione e tenuto conto delle condizioni meteo in atto.
 
I Comandanti delle unità in genere devono assumere tutte le precauzioni e le misure di prudenza e di sicurezza atte a prevenire situazioni di pericolo e/o di danno a terzi e/o alle opere portuali.
 
Durante la navigazione nello specchio acqueo del Marina deve essere mantenuta la velocità di sicurezza – cioè quella velocità che non costituisce pericolo, disturbo o elemento di moto ondoso e/o agitazione delle acque che possa procurare danni alle altre unità in navigazione o agli ormeggi – e, comunque, essa non deve essere superiore ai 4 (quattro) nodi.
 
Sono esclusi da tale limitazione le imbarcazioni addette ai servizi del porto per comprovata necessità.
 
È fatto divieto di circolazione ad acquascooter, o altri mezzi simili, nell’ambito portuale se non con specifica autorizzazione da parte della Direzione e nel rispetto dei limiti di velocità.
 
Art. 10 – Manovre delle imbarcazioni
 
Tutte le manovre eseguite all’interno della Marina dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dal Personale, il quale potrà ordinare il movimento delle unità e gli spostamenti di ormeggio necessari in caso di emergenza, per particolari e motivate esigenze connesse all’operatività della Marina o per disposizioni dell’Autorità Marittima.
 
In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi di eseguire le manovre e gli spostamenti indicati dal Personale, la Società potrà provvedervi direttamente con l’utilizzo del proprio Personale e/o di soggetti terzi di propria fiducia.
 
Art. 11 – Norme relative alla sosta
 
Nell’ipotesi di prolungamento della sosta come indicato all’art. 6, ogni Utente, anche in transito, è tenuto a consegnare presso gli uffici della Marina copia della licenza di navigazione, della polizza di assicurazione in corso di validità e del documento di riconoscimento della persona responsabile dell’imbarcazione.
 
Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove – salvo per espressa indicazione e/o necessità, anche gestionale, della Direzione.
 
Art. 12 – Modalità d’ormeggio
È vietato a tutte le unità, salvo i casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore all’interno della darsena. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte, alle catenarie appositamente predisposti, secondo le indicazioni che saranno fornite dal personale della Marina, e sono responsabili di ogni danno che agli stessi venga da loro arrecato.
 
È vietato ormeggiarsi ai pontili o alle banchine con le cime di salpamento delle catenarie. Tale ormeggio deve essere effettuato con cime e cavi propri, autoaffondanti, di diametro adeguato ed in ottimo stato.
 
Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria unità in relazione alle sue modalità di ormeggio.
 
Sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell’unità ed in numero sufficiente ad evitare danni alla propria ed alle altrui unità da diporto. Si consiglia altresì l’uso dei copri parabordo.
 
E’ vietato mantenere sporgenze di bordo.
 
L’ormeggio di fianco ai pontili e/o alle banchine sarà ammesso soltanto previa autorizzazione del Personale, e comunque nelle aree dove l’attracco può essere eseguito con questa modalità, quindi lontano da aree con trappa.
 
In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata; in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.
 
Il Personale della Marina di Torre Annunziata può disporre d’ufficio il rinforzo degli ormeggi, laddove ritenuti non idonei, con addebito all’Utente delle relative spese sostenute.
 
Art. 13 – Collaborazione
 
L’Utente, il suo equipaggio o il custode delle unità non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull’ormeggio, o di fare quant’altro serva per facilitare i movimenti delle altre unità.
 
Art. 14 – Stazionamento in sicurezza
 
Tutte le unità che entrino nel porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento e conformi alle prescrizioni emanate al riguardo dalla competente Autorità Marittima e di Bandiera.
 
La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, potrà richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità da parte della competente Autorità Marittima.
 
Qualora un’unità si trovi in stato d’abbandono o corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente l’Utente o l’eventuale custode, affinché venga eliminato l’inconveniente. Se questi non provvede entro i termini stabiliti dal Gestore – o comunque in caso di urgenza -, l’unità sarà tirata a secco, a spese del proprietario possessore, fermo restando ogni e qualsiasi altro rimedio, anche di legge, esperibile dalla Marina nei confronti dell’Utente medesimo.
 
E’ vietato mettere in moto le eliche con l’unità ormeggiata.
 
Art. 15 – Limitazioni di accesso
 
La Società avrà la facoltà di limitare temporaneamente o comunque di disciplinare in modo particolare l’accesso degli Utenti a determinate porzioni dello specchio acqueo e/o delle aree a terra della Marina, per l’effettuazione di lavori, per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private o per altre ragioni connesse al funzionamento e all’utilizzo anche commerciale della Marina.
 
Gli Utenti sono tenuti al rispetto di tali limitazioni o discipline temporanee.
 
Art. 16 – Affondamento dell’unità
 
Qualora un’unità affondi dentro il Porto, l’avamporto o nelle vicinanze di questo, il proprietario sarà obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l’approvazione da parte della Direzione, previo nulla-osta della Autorità Marittima.
 
Art. 17 – Divieti generali
 
Per i divieti vigenti nella darsena si fa espresso riferimento a quanto stabilito con il regolamento esterno allegato al presente.
 
Inoltre si segnala che la darsena è dotata di un impianto di telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso, nel rispetto della normativa sulla privacy.
 
In aggiunta:
 
È fatto assoluto divieto di utilizzare fiamme ossidriche ed in generale altri apparecchi e strumenti a fiamma libera.
 
È fatto assoluto divieto di imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose.
 
All’interno della Marina è vietato l’uso di proiettori e di segnali acustici non necessari.
 
Nelle acque della Marina ed all’imboccatura sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.
 
È vietato immergersi – anche in prossimità delle unità – per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività dovranno essere svolte solamente da personale specializzato, riconosciuto ed autorizzato dalla Direzione.
 
È vietato ingombrare e/o modificare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni, parabordi etc.), in ogni modo con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a tale scopo. In caso di inosservanza, il Personale provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato e a far pulire l’area interessata, a spese dell’Utente responsabile.
 
È vietato depositare esche e pesce vivo o morto nei cassonetti dei rifiuti, o comunque abbandonarli in ambito portuale.
 
È vietato azionare, salvo che per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle unità, o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie. Qualora il Personale autorizzi il mantenimento in moto dei motori principali – per un massimo di mezz’ora, nel periodo compreso tra le ore 10.00 e le ore 12.30 e tra le ore 16.00 e le ore 18.30 – l’unità dovrà essere munita di adatti ripari degli orifizi esterni per lo scarico di acque di raffreddamento in modo da evitare la proiezione verso altre unità -.
 
L’effettuazione di lavori di manutenzione e riparazione a bordo o in banchina, che comportino possibilità di disturbo o pericolo di danni a cose o persone, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Responsabile dell’approdo, e dovrà avvenire solo in casi eccezionali di effettiva necessità.
 
È vietato lasciare le drizze in bando che battono sull’alberatura.
 
È vietato lasciare le vele di prua (fiocco e genoa) senza averle assicurate e legate in maniera idonea.
 
È vietato lasciare il tender in acqua, eccetto quando è usato in attività di manutenzione dell’unità.
 
Art. 18 – Divieto di scarichi a mare
 
È vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di oggetti, di detriti e rifiuti di qualsiasi genere (ivi inclusi mozziconi di sigarette) nell’ambito della Darsena, sia in acqua sia sulle banchine, sui moli e sui pontili.
 
I trasgressori che non rispettino il divieto di scarico a mare di rifiuti liquidi e solidi saranno denunciati alla competente Autorità Marittima per scarico non autorizzato.
 

NORME RELATIVE AI SERVIZI

 
Art. 19 – Servizi – Norme generali
 
Gli Utenti, siano essi fissi o in transito, potranno usufruire dei servizi resi dalla Società secondo le modalità all’uopo stabilite, a fronte dei quali sarà applicata la relativa tariffa.
 
Detti servizi godono della clausola di esclusiva, di cui all’art. 1567 del Codice Civile.
 
Art. 20 – Operazioni di cantiere
 
Il varo e l’alaggio delle unità all’interno della Darsena sono consentiti unicamente nell’area appositamente attrezzata.
 
Art. 21 – Accesso alla zona lavori
 
Nello specchio d’acqua prospiciente il cantiere ed in particolare nella vasca di alaggio, potranno sostare solo le unità autorizzate dalla Amministrazione del cantiere.
 
Art. 22 – Transito per ricovero
 
Qualora siano in corso condizioni meteomarine superiori al grado 6 della scala Beaufort, o vi sia previsione di tali condizioni entro le successive 24 ore, la Direzione è autorizzata ad ospitare il maggior numero di unità possibile.
 
Tale deroga verrà meno al migliorare di tali condizioni, con tendenza stabile al miglioramento.
 

NORME RELATIVE ALL’ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI E VIABILITA’ INTERNA

 
Art. 23 – Accesso pedonale
 
Tutti i percorsi pedonali della Marina sono di accesso ed uso pubblico.
 
L’accesso ai pontili è vietato a qualunque mezzo di locomozione a motore, fatta eccezione per quelli in dotazione al Personale di servizio.
 
L’accesso ai pontili è riservato agli utenti, al fine di contemperare le esigenze di sicurezza pubblica e di riservatezza con la fruizione pubblica degli spazi portuali.
 
All’interno della Marina gli animali domestici sono ammessi, purché tenuti al guinzaglio e con la museruola e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. In particolare, gli Utenti ed il pubblico occasionale dovranno rimuovere le deiezioni dei propri animali (urine ed escrementi), nonché adottare tutte le precauzioni per evitare che la presenza degli animali possa arrecare molestia ad alcuno.
 
Considerato che l’intero comprensorio della Marina è caratterizzato dalla presenza di banchine e pontili a bordo libero, e necessariamente privi di parapetti o altre forme di protezione contro il rischio di cadute in acqua e che, inoltre, le banchine ed i pontili possono essere abitualmente attraversati da cime di ormeggio, cavi elettrici, l’accesso pedonale e/o veicolare (ivi inclusi velocipedi, ecc.) alle aree sopra indicate avviene sempre e comunque a rischio e pericolo degli Utenti, con esplicita esclusione di ogni responsabilità della Società in caso di incidente. Per quanto non espressamente indicato, gli Utenti dovranno attenersi alla segnaletica presente in loco.
 

NORME ATTINENTI ALLA SICUREZZA

 
Art. 24 – Sicurezza e Servizio di sicurezza
 
La Marina fornisce un servizio di monitoraggio e gestione delle emergenze in tutto il bacino portuale, attivo 24 ore su 24. Gli Utenti sono tenuti a segnalare al Personale, con le modalità eventualmente pubblicate dalla Società, ogni situazione di emergenza di cui venissero in qualsiasi modo a conoscenza.
 
Il Personale esercita inoltre un monitoraggio sul solo transito dei veicoli in prossimità dell’ingresso della Marina. Gli Utenti sono tenuti a conformarsi alle indicazioni e/o prescrizioni della Direzione in merito all’accesso ed alla circolazione dei veicoli nell’ambito della Marina, nonché in merito alle eventuali esigenze di riconoscimento ed identificazione delle persone trasportate.
 
Articolo 25 – Dotazioni e prescrizioni antinquinamento
 
Le unità ormeggiate devono osservare le seguenti prescrizioni:
 
    • in caso di versamento accidentale di idrocarburi sulla superficie dell’acqua o sulle banchine, sui moli e sui pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione, provvedendo nel contempo a principiare la bonifica o il contenimento dello sversamento con tutti i mezzi a sua disposizione, nonché a informare dell’accaduto gli utenti delle imbarcazioni vicine; la bonifica della zona interessata sarà effettuata dalla Direzione;
    • ogni unità deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina o che non vi siano perdite in atto.
 
Art. 26 – Norme di sicurezza antincendio
 
La Marina è dotata di impianti antincendio, fissi e mobili, ed il Personale è opportunamente addestrato per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, al fine di limitare i rischi ed i danni, in attesa o in sostituzione dell’eventuale intervento delle Autorità Competenti e delle relative Forze di Pubblica Sicurezza.
 
In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere obbligatoriamente ed immediatamente rispettate da tutti gli Utenti.
 
In particolare, le unità ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti in caso di riscontrata inosservanza delle suddette disposizioni:
 
      1. in caso di versamento di idrocarburi in acqua o sulle banchine, moli o pontili, l’Utente che né è responsabile, o in difetto, qualunque altro Utente che venga a conoscenza dell’accaduto deve immediatamente avvisare il Personale e adottare in maniera tempestiva tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, informando gli Utenti delle unità vicine e quanti si trovino in loco;
      2. prima della messa in moto del motore a benzina, l’Utente deve provvedere all’aerazione del vano motore;
      3. ogni unità deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdita di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
      4. gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
      5. i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
      6. gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
      7. in caso di inizio di incendio a bordo di un’unità, sia da parte del personale della stessa che di quello delle unità vicine, deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, con mezzi più rapidi possibili, il Personale (che avrà cura di segnalare l’emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l’intervento);
      8. in particolare, è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l’unità con incendio a bordo e di allontanarla dalla Marina.
Le spese relative agli interventi operati in conseguenza di incendi, oltre all’eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali sono a carico dell’Utente responsabile.
 

NORME FINALI

 
Art. 27 – Integrazioni e modifiche del Regolamento
 
Al presente Regolamento potranno fare seguito ulteriori documenti e tariffari che disciplineranno le parti comuni del Porto Turistico e che conterranno direttive sulla gestione e conduzione dei locali.
 
Art. 28– Legge applicabile – Foro competente
 
Il Regolamento è sottoposto alla Legge italiana. In caso di controversie relative e/o derivanti dal Regolamento, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Torre Annunziata.